1. Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
2. Fermo restando l’uniformità del rapporto associativo, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soci Onorari;
b) Soci Fondatori;
c) Soci Ordinari;
d) Soci Sostenitori;
e) Soci Volontari.
SOCI ONORARI: sono quei cittadini italiani e/o stranieri che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’Associazione.
SOCI FONDATORI: sono coloro i quali si sono resi promotori della costituzione dell’Associazione.
SOCI ORDINARI: le persone giuridiche e tutti coloro i quali, maggiori di età, siano interessati all’attività ed allo scopo dell’Associazione ed intendano offrire ad essa il proprio contributo con continuità (quota associativa).
SOCI SOSTENITORI: sono coloro i quali sostengono l’associazione collaborando ai suoi scopi indirettamente con elargizioni e prestazioni di qualsiasi genere.
SOCI VOLONTARI: sono coloro che scelgono di partecipare attivamente alla vita associativa collaborando su base volontaria e non retribuita all’organizzazione e allo svolgimento delle attività/iniziative;
3. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
4. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega per elezione degli organi sociali e ad essere eletti negli stessi.
2. Hanno diritto ad essere informati sulle attività dell’associazione, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e ad essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci hanno l’obbligo di versare la quota sociale e i contributi nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo, nonchè a prestare il lavoro preventivamente concordato.
4. Gli stessi sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, e hanno diritto a recedere dall’appartenenza all’associazione.
5. gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche in diretto, in ragione delle disponibilità personali.
Art. 5 - Recesso ed esclusione dei soci
Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
- dimissioni volontarie; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima di detta scadenza;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo:
a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto o dagli eventuali regolamenti dell’Associazione e delle delibere assembleari;
a) per motivata incompatibilità del suo comportamento con le finalità dell’associazione.
Nel caso di esclusione e di indegnità è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, qualora istituito, il quale decide in via definitiva.
Art. 6 - Organi
1. Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Art. 7 - Assemblea
1. L’assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
Le Assemblee possono riunirsi anche fuori della sede dell’Associazione, purché in Italia.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, con comunicazione scritta da inviarsi – via posta oppure via e-mail oppure da consegnarsi a mano - ai soci, almeno otto giorni prima della riunione.
Copia dell’avviso di convocazione dovrà essere affissa presso la sede dell’associazione per lo stesso periodo di tempo.
4. La convocazione può avvenire anche quando ne sia fatta richiesta scritta, motivata o sottoscritta da almeno un quinto dei soci.
Art. 8 -Compiti dell’assemblea
L’Assemblea ordinaria delibera in merito:
1) all’approvazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo;
2) alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dei componenti del Collegio dei Revisori e qualora ritenuto opportuno, dei componenti del Collegio dei Probiviri;
3) ai programmi dell’associazione;
4) ad ogni questione comunque concernente l’attività ed il funzionamento dell’Associazione, sottoposta dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 - Validità dell’assemblea
L’Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice degli associati intervenuti o rappresentati.
- L’assemblea straordinaria delibera in merito:
1) alle eventuali modifiche dello statuto della associazione;
2) allo scioglimento anticipato della associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci ed il consenso della maggioranza dei presenti o rappresentati.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dalla persona designata dall’Assemblea.
Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto nell’assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall’Assemblea.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammesso il voto per delega il quale deve risultare da atto scritto; ogni socio non può rappresentare più di tre soci.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
Art. 10 - Consiglio direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax). In caso di urgenza la convocazione può avvenire per telegramma, telefax, e-mail, da spedirsi almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la riunione.
4. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Le deliberazioni sono valide se alla riunione prendono parte almeno due terzi dei consiglieri.
5. Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, il Consiglio nella prima riunione provvede alla loro sostituzione a mezzo di cooptazione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo si riduca a meno di due terzi dei suoi componenti è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
6. Il Consiglio Direttivo decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione ed è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione.
In particolare il Consiglio ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
- sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- decidere l’importo delle quote associative ed eventuali contributi e fissarne le modalità di pagamento.
Il Consiglio Direttivo, se lo riterrà, potrà:
- provvedere alla nomina di un coordinatore per ogni Sezione delle aree specifiche di interesse dell’associazione;
- adottare un regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea per meglio disciplinare il funzionamento e l’attività dell’Associazione e potrà altresì stabilire l’istituzione di un organo di stampa (Bollettino - notiziario) dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare tutti o parte dei poteri di ordinaria amministrazione, ed il relativo potere di firma, ad uno o più membri, compreso il presidente.
Non è tuttavia delegabile la redazione del bilancio.
Art. 11 - Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni, ivi compresa la rappresentanza legale dell’associazione, sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 12 - Segretario
1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.
Art. 13 - Collegio dei Probiviri
E’ in facoltà dell’assemblea costituire un Collegio dei Probiviri composto di tre membri. Qualora costituito, detto organo sarà garante dell’osservanza dello Statuto esprimendo il proprio parere sulla indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo e di conformità sulla esclusione degli associati.
Art. 14 - Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 15 - Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’associazione ha il divieto di distribuire,anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Art. 16 - Quota sociale
1. Le quote sociali annuali e le eventuali somme ulteriori richieste a titolo di contributo nonché le modalità di versamento vengono fissate dal Consiglio Direttivo.
Le quote sociali ed i contributi versati dai soci sono intrasmissibili, anche a causa di morte e non sono rivalutabili.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 17 - Coordinatori delle Sezioni
Qualora istituiti dal Consiglio Direttivo, i Coordinatori delle Sezioni promuovono tutte le iniziative idonee al perseguimento dello scopo sociale nell’ambito delle specifiche aree di interesse delle diverse Sezioni, previa approvazione del Consiglio Direttivo, e devono periodicamente riferire al medesimo sull’andamento di tale attività per l’opportuno coordinamento.
I coordinatori, se non facenti parte del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle sue riunioni senza però diritto di voto e a solo titolo consultivo.
I coordinatori durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Art. 18 - Anno sociale e esercizi finanziari
1. L’esercizio sociale dell’Associazione chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo redigerà un bilancio e lo metterà a disposizione dei soci presso la sede sociale i quali avranno il diritto di accertarne l’esattezza e la veridicità consultando i libri e i documenti sociali.
Detto bilancio verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
2. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Art. 19 - Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.
I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 20 - Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.